Nel mese di febbraio la Commissione Europea ha comunicato attraverso il sistema di allerta rapido RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) la contaminazione di una confezione di “muesli” venduta in Germania: nello specifico si è trattato di una migrazione dell’inchiostro dal cartone stampato all’alimento attraverso il sacchetto di polietilene, non strutturato per offrire un effetto barriera. A seguito dell’evento, la European Food Safety Autority, sulla base dei primi dati disponibili, ha dichiarato che il consumo, per un breve periodo, di tali prodotti contaminati, non dovrebbe prospettare dei rischi sanitari per i consumatori.
In attesa di ulteriori accertamenti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha avviato in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità le procedure di monitoraggio, ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, in merito alla presenza del 4-metilbenzofenone nei prodotti alimentari sul mercato. Il riscontro di una quantità di 4-metilbenzofenone + benzofenone superiore a 0,6 mg/kg di alimento comporta il ritiro del prodotto.
Sotto il profilo legislativo, nazionale e comunitario, i riferimenti relativi ai materiali a contatto con gli alimenti sono Regolamento (CE) n. 1935/2004, Regolamento (CE) n. 2023/2006, DPR 777 del 23 agosto 1982 (la sola parte sanzionatoria) nonché il DM 21 marzo 1973 (materiali regolamentati in modo specifico).
I citati Regolamenti (CE) richiamano la responsabilità individuale di tutti gli operatori e di tutti i settori, ognuno secondo le sue specificità (cartiere, aziende grafiche e cartotecniche, produttori di film, adesivi, inchiostri, ecc.) all’interno della filiera del packaging alimentare, peraltro chiarendo che essa non può essere trasferita da un membro all’altro all’interno della stessa.
Per quanto riguarda la stampa di etichette autoadesive si deve sottolineare che la struttura del supporto autoadesivo (carta o film) consente di ridurre al minimo il sopra citato rischio di contaminazione poiché:
• nel caso in cui l’inchiostro non fosse completamente essiccato, e quindi fissato alla carta o al film, l’eventuale effetto di controstampa si verificherebbe sul materiale protettivo che viene eliminato dopo aver staccato l’etichetta;
• l’etichetta autoadesiva è, solitamente, applicata su materiali d’imballaggio che possono costituire barriera (vetro, latta, foil, Pet/SiOx, mentre per i materiali plastici tale effetto dipende dalla loro composizione e spessore) e quindi non è a diretto contatto con l’alimento confezionato.
Nel caso di etichette destinate al contatto alimentare, o che prevedibilmente possano trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari in condizioni d’impiego normale e prevedibile, l’etichettificio che intende utilizzare inchiostri UV deve chiedere al proprio fornitore degli inchiostri a bassa migrazione e comunque idonei allo scopo prefigurato, nonché, ove ritenuto necessario, una certificazione sulla presenza o meno di 4-metilbenzofenone, da solo o in combinazione con il benzofenone.
Per quanto riguarda la conformità alle buone pratiche di fabbricazione “GMP”, nel 1° Quaderno Gipea sono indicati i “cardini della sicurezza alimentare” con i suggerimenti per impostare i sistemi di assicurazione, controllo e documentazione della qualità. Per un maggiore approfondimento nel campo degli inchiostri è possibile consultare il sito EuPia (www.eupia.org), Associazione Europea dei Fabbricanti d’Inchiostri, con la lettura delle “Pubblicazioni&rd